Negli ultimi anni il concetto di personalità giuridica dell’ambiente, ovvero il fatto che l’ambiente in quanto tale abbia dei diritti e che possa “agire in giudizio per se stesso”, è entrato a far parte del discorso giuridico ed ecologista. Non si tratta, però, di un termine nuovo, anzi, questa idea fa parte da tempo della tradizione di alcune popolazioni indigene provenienti sia dall’Asia sia dal Sud America, ciononostante la loro costituzionalizzazione è un fenomeno decisamente nuovo.
Il primo Stato ad introdurre il diritto della natura o “Pacha Mama” nella sua Costituzione (artt. 71 e 72) è stato l’Ecuador che si pone come obiettivo primario il “mantenimento e la rigenerazione” delle risorse naturali. Dopo due anni, anche la legge Boliviana n. 71 del 2010 ha riconosciuto “la Madre Terra come soggetto collettivo di interesse pubblico”.
Alla base di questi discorsi, vi è l’antica concezione precolombiana di “cosmovisione”, che implica una vita in armonia fra gli individui, le comunità e la natura. Infatti, secondo quest’idea, l’uomo è considerato un “tutt’uno” con la natura e dunque perché possa conseguire il benessere proprio e delle comunità (il “Buen Vivir”) deve curarsi dell’ambiente che lo circonda. Questi due Paesi hanno, inoltre, legittimato una pratica che è poi stata messa in atto più di recente da molti altri Stati: In India i fiumi Gange e Yamuna, sacri per gli Indù, sono dal 2017 considerati persone giuridiche al fine di essere tutelati dallo sfruttamento e dall’inquinamento. Così anche il fiume Whanganui in Nuova Zelanda, considerato sacro dalla comunità Maori. Infine, nel 2018 la Corte Suprema della Colombia ha riconosciuto l’area del Rio delle Amazzoni come una “entità avente diritti e beneficiaria di protezione, tutela, manutenzione e ripristino”.
Nel concreto la possibilità data all’ambiente di avere personalità giuridica si traduce nella legittimazione data ad ogni persona fisica o giuridica (singoli individui, comunità, Nazioni etc.) di poter chiedere all’autorità pubblica preposta l’adempimento dei diritti della natura. Inoltre con l’istituzione del Tribunale Agroambientale si incentiva la denuncia di crimini contro l’ambiente di cui si è a conoscenza.
Sicuramente, il riconoscimento della personalità giuridica a determinate risorse naturali può garantirne il rispetto cosicché queste possano essere godute dalle generazioni future, senza essere depredate dalle attuali, favorendo un processo di rigenerazione naturale e ponendo fine ad un sovrasfruttamento che porterebbe inesorabilmente al collasso sia la natura sia i suoi abitanti (si pensi alle risorse ittiche, di cui si stima la scomparsa nel 2048 nel caso non si intervenga per diminuire i livelli di pesca).
Un concetto che potrebbe venire in soccorso è quello del riconoscimento dell’ecocidio, un crimine contro la Terra: attraverso leggi che, sia a livello nazionale ma soprattutto a livello internazionale, impediscano ad individui, società o Stati di danneggiare la Terra e i suoi ecosistemi per il profitto o il potere si potrebbero limitare fenomeni come la deforestazione e il land grabbing, rendendo responsabili personalmente e dunque perseguibili di crimini ambientali i vertici aziendali e degli Stati.
Fonti di approfondimento:
- Edoardo Valentino, La Personalità giuridica dell’ambiente
- Livio Perra, L’affermazione giuridica dei diritti della natura, Filodiritto
- John Roach, Seafood May Be Gone by 2048, Study Says, National Geographic
- Stella Levantesi, La definizione di ecocidio, un crimine contro la pace che va fermato, Lifegate